Indicazioni ufficiali da Univendita
L'Associazione Univendita ha inviato la circolare che interpreta l'impatto del nuovo DPCM per gli Incaricati alla Vendita Diretta. Ti inviamo qui il riassunto delle indicazioni e ti invitiamo a rispettarle in maniera precisa per tutelare la tua salute e quella di chi ti sta vicino.
#AvonConTe
"Per quanto riguarda l’attività di vendita diretta a domicilio si ritiene di dover adottare i seguenti comportamenti:
a) Nelle cd. Aree Gialle (tutte le Regioni italiane ad eccezione di quelle che rientrano nelle Aree Arancione e Rossa) l’attività di vendita a domicilio può continuare a svolgersi. Dato il particolare periodo che stiamo attraversando si invitano gli incaricati alla vendita ad approcciare il consumatore con particolare attenzione, attenendosi alle disposizioni contenute nelle ”Istruzioni operative per la prevenzione del contagio da Covid-19” redatte da Univendita (inviate l’11 maggio scorso).
b) Nelle cd. Aree Arancioni (Puglia e Sicilia) l’attività di vendita a domicilio può essere effettuata tenendo conto che per lo spostamento all’interno della Regione e in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione è necessario munirsi di autodichiarazione (allegato 4) debitamente compilata.
c) Nelle cd. Aree Rosse (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria) l’attività di vendita a domicilio è da ritenersi sospesa per un periodo di 15 giorni a partire dal 6 novembre in quanto non espressamente contemplata nelle attività commerciali consentite elencate nell’allegato 23 del DPCM in oggetto.
Si ricorda che la vendita diretta a domicilio, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 114/1998, è ricompresa nel Titolo VI “Forme speciali di vendita al dettaglio”. Nell’Allegato 23 del DPCM, le forme speciali di vendita sono le ultime due che compaiono in elenco e precisamente: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici: tutte attività che non prevedono il contatto diretto tra le persone, proprio perché è in questo modo che si rischia di diffondere il contagio.
- Attività di consegna ai clienti dei prodotti da parte degli incaricati
Nella vendita a domicilio, l’attività di consegna è da considerarsi come accessoria a quella di vendita, pertanto anche la consegna ai clienti dei prodotti da parte degli incaricati è da ritenersi sospesa fino al 22 novembre.
Si segnala che l’attività di consegna per mezzo di corrieri/spedizionieri non è soggetta ad alcun tipo di limitazione."